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S.C.I.A.

Segnalazione Certificata Inizio Attività

La segnalazione certificata di inizio attività è stata introdotta con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività, contenuta nel previgente articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; tale nuovo istituto, inizialmente di incerta applicazione in campo edilizio, trova conferma in tale abito con il Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70, conosciuto con il nome di "decreto sviluppo", con il quale (vedi art. 5) viene affermata l'applicazione della segnalazione certificatata di inizio attività (SCIA) anche in materia edilizia.
Questo nuovo strumento sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo ed è corredata altresì dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, o dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. Gli interessati, prima della presentazione della SCIA, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.
La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti necessari, e dalla comunicazione di regolare deposito, ove rilasciata.
La SCIA viene introdotta pertanto come sistema per l'accelerazione e la riduzione degli oneri burocratici necessari alla realizzazzione di vari interventi edilizi.
La segnalazione certificata di inizio attività non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione verso il silenzio assenso e declarazione di nullità ai sensi dell'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.

Referente e Responsabile del Procedimento istruttorio
Geom. Massimo Nanetti

Responsabile del Servizio (responsabile dell'adozione del provvedimento finale)
Arch. Marco Zanoni

Responsabile del potere sostitutivo (in caso di inerzia del Responsabile del Servizio)
Segretario Comunale: Dott.ssa Margherita Clemente

Riferimenti normativi
L.R. 15 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i.

Customer satisfaction: link alla sezione dedicata

 

 

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