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Art. 6 - Modalità operative (art. 141 - 143 - 145 - 149)

NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art. 141 c.p.c.)
In base a quanto dispone la norma, si ritiene che il ricorso all’applicazione di questo articolo possa avvenire se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona od un ufficio.
Si effettua mediante consegna alla persona od al capo dell’ufficio domiciliatario nel luogo indicato nell’elezione in busta sigillata.
Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:
- se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;
- se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;


NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI (art. 143 c.p.c.)
Il ricorso alla notificazione ai sensi dell’art. 143 del codice può ritenersi rituale solo quando non sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c.
Procedura:
- il messo redige la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto dando conto delle ricerche effettuate in loco e delle informazioni raccolte in rapporto al caso concreto;
- deposita copia dell’atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita;

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall'art. 140 in quanto, nel primo caso, l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l'assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla.

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NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE SOCIETA' NON AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA (art. 145 c.p.c.)
Come emerge dalla lettura dell’art. 145, la notificazione a società ed enti, che abbiano o meno personalità giuridica, si esegue nella loro sede.
L’atto da notificare, deve essere consegnato, senza ordine preferenziale, al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni.
In via esclusivamente successiva l’atto può essere consegnato ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Se la notifica non avviene nei modi sopra descritti e nell’atto stesso risulta indicata nominativamente la persona fisica che rappresenta l’ente si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 del Codice.
In ultima istanza la notifica può avvenire a norma degli artt. 140 o 143 del Codice.

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NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (art. 149 c.p.c.)
La notificazione a mezzo del servizio postale si esegue mediante l’utilizzo di una busta di colore verde, predisposta secondo il modello di Poste Italiane e prevede l’espletamento delle seguenti formalità:
• si redige la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
• si compila la busta in ogni parte (nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario), vi si appone il numero del registro cronologico. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
• si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
• la ricevuta di spedizione della raccomandata deve essere allegata all’originale dell’atto notificato ed annotata nel registro cronologico (n. della raccomandata A.R.)

Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.

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