Subingresso, trasferimento o modifiche
Subingresso in pubblico esercizio esistente per la somministrazione di alimenti e bevande
Il subigresso in attività di pubblico esercizio esistente, consiste nel trasferimento della gestione o della titolarità dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e può avvenire per atto tra vivi (contratto d’affitto d’azienda o per compravendita) oppure per causa di morte, ai sensi dell'art. 13 L.R. 14/2003. Il subingresso è subordinato all’accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6, commi 1, 2, 3, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell’art. 4, c. 2 della LR 14/2003.
Trasferimento della sede dell’attività di pubblico esercizio.
Consiste nel trasferimento dell’attività insediata nel territorio comunale presso altri locali del medesimo territorio comunale.
Il trasferimento di un’attività di pubblico esercizio da un territorio comunale ad un altro è considerata nuova apertura e non subingresso.
Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
La superficie del locale, originariamente autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere ampliata o ridotta in base alle esigenze dell'attività, nel rispetto delle disposizioni, delle norme, delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e in materia di sorvegliabilità.
Gli interventi sopra specificati sono realizzabili previa presentazione della S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune territorialmente competente.
Responsabile dell'atto finale
Marco ZANONI
Referente e Responsabile del Procedimento istruttorio
Elisa CANELLA
Riferimenti normativi
- Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Direttiva Servizi)
Chi può presentare la scia
A seguito di atto tra vivi (contratto d’affitto d’azienda o per compravendita) oppure per causa di morte, il Titolare di una ditta o il Legale Rappresentante di una Società ha titolo ha presentare la SCIA qualora in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 6 comma 1 L.R. 14/2003 e s.m.i. e dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Nel caso in cui il Titolare o il Legale Rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali può nominare un delegato all’attività di somministrazione.
A chi presentare la scia
Come previsto dalla nuova normativa, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'esercizio o è situato l'impianto.
Accedendo all'apposita sezione Servizi online /SUAP online è possibile l'inoltro telematico attraverso il portale della Provincia di Ferrara unico ai 26 Comuni denominato “People”.
Si ricorda che per accedere in modalità digitale è necessario:
- registrarsi sul sistema di riconoscimento FEDERA;
- disporre di un certificato di firma digitale o attribuire procura speciale ad un soggetto registrato e in grado di firmare digitalmente;
- avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni e ricevute con gli Enti;
Per maggiori informazioni è possibile accedere alla sezione SUAP FE della Provincia di Ferrara
Cosa va presentato
- SCIA per il subingresso, per il trasferimento di pubblico esercizio, per l'ampliamento o la riduzione della superfici di somministrazione, comprensiva di:
- dichiarazione del Titolare o Legale Rappresentante della società relativa al possesso dei requisiti morali;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali degli altri soci;
- Carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell’eventuale delegato alla gestione, qualora la richiesta sia inoltrato da soggetto incaricato con Procura (es. Associazione di categoria, Studio, ecc).
- Planimetria con l’indicazione di:
- locali di somministrazione e comunque di ogni locale di accesso al pubblico;
- localizzazione dell’esercizio pubblico con via e numero civico;
- locali di somministrazione con relativa superficie;
- accessi, uscite e collegamenti interni;
- locali non aperti al pubblico (ivi compresi depositi, laboratori, cucine, ecc.);
- tipologia dell’area prospiciente all’accesso (strada, marciapiede, area privata, ecc.);
La documentazione sopra elencata per l'inoltro della SCIA è parte di un Procedimento Unico di SUAP e va inoltrata unitamente alle altre comunicazioni, notifiche e/o richieste di autorizzazione necessarie, quali:
- Notifica di Inizio Attività (N.I.A.) ai sensi dell’art. 6 reg. CE 852/2004 e della Determina RER n. 16842 del 27/12/2011;
- Comunicazione per emissioni scarsamente rilevanti (in caso di ristorazione) per subingresso o trasferimento;
- Richiesta di nulla osta agli scarichi idrici o voltura di autorizzazione esistente (nel caso di subingresso o trasferimento);
- Comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione sonora;
Per ognuna delle comunicazioni sopra richiamate sono previsti ulteriori documenti da allegare.
Il subingresso o il trasferimento di un pubblico esercizio sono procedimenti complessi, si invita pertanto a prendere contatto con il Servizio competente prima dell’inoltro in modalità telematica della richiesta .
Tempi: l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Costi non sono previsti costi per lo specifico procedimento, fatti salvi i costi relativi agli altri endoprocedimenti attivati.
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