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C.I.L.A.

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata


In che cosa consiste ?
Chi può presentare la Comunicazione ?
Modulistica
Cosa devo presentare in allegato alla Comunicazione ?
A chi deve essere presentata la Comunicazione e la relativa documentazione ?
In quanto tempo devo realizzare le opere e come posso apportare varianti ?
Quali verifiche effettua il comune sulle comunicazioni presentate ?
Come posso sanare opere già eseguite o in corso di realizzazione in assenza di comunicazione ?
Quanto mi costa e come faccio a pagare ?
A chi posso chiedere informazioni ?

In che cosa consiste ?
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 4 lettera della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e s.m.i., per i seguenti interventi, nel rispetto della disciplina edilizia indicata all'art. 9 comma 3 della L.R. 30 luglio 2013, n.15, gli interessati devono presentare all'amministrazione comunale una comunicazione di inizio dei lavori, anche per via telematica:
a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.
c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
c ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
c quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
c quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
c sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;
c septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.
Nella comunicazione di inizio dei lavori l'interessato riporta i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali e da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie sopra descritte, il rispetto delle prescrizioni e delle normative che disciplinano l'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3 della citata L.R. 15/2013, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l'esecuzione delle opere.
Prima della presentazione della CILA, i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:
a) degli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare;
b) della dichiarazione asseverata dal progettista nonché delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l'inizio dei lavori;
c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento.
L'esecuzione di tali opere comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e di agibilità.
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Chi può presentare la Comunicazione ?
La comunicazione può essere richiesta dal proprietario dell'immobile o da chi ha titolo alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Edilizio ed Urbanistico o dell'art. IV.7 del Regolamento Urbanistico Edilizio.
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Modulistica
-M.U.R._n.1_Modulo_Titolo Edilzio o Istanza
-M.U.R._n.2_Modulo_ASSEVERAZIONE_titolo edilizio o istanza
-M.U.R._n.5_Modulo_Fine_Lavori_CILA
Mod-57-Comunicazione Direttore dei Lavori
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Cosa devo presentare in allegato alla Comunicazione ?
L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia regionale unificata.
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A chi deve essere presentata la Comunicazione e la relativa documentazione ?
La comunicazione, compilata sull'apposito modulo, unitamente agli allegati necessari, può essere:
- presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 Voghiera (FE),
- inviata tramite giro postale all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 - Voghiera (FE);
- inviata tramite procedura telematica, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): comune.voghiera.fe@legalmail.it
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In quanto tempo devo realizzare le opere e come posso apportare varianti ?
Le opere oggetto della La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverate (CILA) devono essere terminate entro tre anni dalla data del loro inizio lavori.
Eventuali varianti al progetto originario possono essere rappresentate unitamente alla comunicazione di fine dei lavori semprechè:
1) le varianti siano riconducibili agli interventi elencati all'art. 7 comma 4 lettere a), B) e C) della L.R. 15/20213, che in pratica sono quelli per i quali la citata norma regionale prevede il ricorso alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata;
2) che per tali variazioni siano acquisiti preliminarmente le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento.
In relazione alle suindicate varianti l'interessato allega alla comunicazione di fine lavori i necessari elaborati progettuali ed una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie ammissibili, il rispetto delle prescrizioni e delle normative che regolano l'attività edilizia, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o degli altri atti di assenso acquisiti per l'esecuzione delle opere. L'asseverazione di un professionista abilitato, limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere b) e c), della L.R. 15/2013, può essere sostituita dale dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari per la realizzazione degli interventi in questione.
Variazioni al progetto originario che non abbiano le caratteristiche sopra descritte sono assoggettate a specifico titolo abilitativo (SCIA o Permesso di Costruire).
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Quali verifiche effettua il Comune sulle comunicazioni presentate ?
In analogia alle indicazioni applicative contenute nella Circolare della Regione Emilia Romagna del 02/08/2010 pg 2010/0196035, le comunicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, sono sottoposte a controllo formale al fine di:
a) verificare la corrispondenza dell’intervento da realizzare alle fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. 15/2013;
b) accertare la completezza e regolarità formale della comunicazione di inizio dei lavori e della documentazione allegata.
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Come posso sanare opere già eseguite o in corso di realizzazione in assenza di comunicazione ?
La realizzazione delle opere in assenza della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
La stessa sanzione si applica in caso di difformità delle opere realizzate, rispetto alla Comunicazione, qualora sia accertata la loro conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Qualora tali interventi siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis della L.R. 23/2004 e s.m.i., e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo, restando comunque ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.
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Quanto mi costa e come faccio a pagare ?
La comunicazione di inizio lavori asseverata comporta il versamento di una somma a titolo di "Diritti di Segreteria" pari ad euro 50,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante pagoPA; lo stesso andrà effettuato esclusivamente online su piattaforma digitale PayER al seguente link:
http://payer.lepida.it/payer/pagonet/default.do?csrfToken=SfifOGBIvazLQZVPP6o913l3sy6W9930
La medesima piattaforma di pagamento è raggiungibile cliccando il pulsante “Pagamenti online” nella homepage del sito web comunale selezionando poi nella barra verticale “Pagamenti spontanei - Diritti di segreteria e Spese di notifica”).
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A chi posso chiedere informazioni ?
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai funzionari dello Sportello Unico dell'Edilizia, presso il Comune di Voghiera, Viale B. Buozzi n.12/B a Voghiera (FE), negli orari di apertura degli uffici.
Vedi orari di apertura degli uffici e relativi funzionari incaricati.
Dopo la presentazione della domanda è possibile verificare lo stato dell'iter procedurale tramite accesso via web (con credenziali rilasciate dal SUE previa registrazione), dalla sezione “Servizi online” del sito istituzionale comunale al seguente indirizzo: https://voghiera.soluzionipa.it/portal/autenticazione/
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