Menù

  • Aglio DOP del Comune di Voghiera, Provincia di Ferrara

    Aglio DOP di Voghiera

  • Il Castello di Belriguardo nel Comune di Voghiera, Provincia di Ferrara

    Castello di Belriguardo

  • La campagna di Voghiera, Provincia di Ferrara

    La campagna

  • Museo Civico di Belriguardo

    Museo Civico di Belriguardo

  • Museo Civico di Belriguardo

    Museo Civico di Belriguardo

  • Museo Civico di Belriguardo

    Museo Civico di Belriguardo

  • La Delizia del Belriguardo vista dall'alto, Comune di Voghiera e Provincia di Ferrara

    La Delizia del Belriguardo

Dove sei: Home > Come fare per ... > Edilizia e Urbanistica > Sismica

Sismica

SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL 02/02/2012 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1878 DEL 19/12/2011 PUBBLICATA SUL BURER N. 22 DEL 02/02/2012, LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATCHE SISMICHE SARA QUELLA DISPONIBILE SUL SITO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL SEGUENTE LINK: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/notizie/sismica-la-regione-semplifica-i-procedimenti .

-Classificazione sismica del comune di Voghiera
-L.R. 30/10/2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.
-Rapporto con il titolo abilitativo edilizio - Art. 10 L.R. 19/2008
-Autorizzazione sismica - Art. 11 L.R. 19/2008
-Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità - Art. 13 L.R. 19/2008
-Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e varianti non sostanziali
-Deposito progetti opere in cemento armato ed a struttura metallica
-Collaudo statico e attestazione di conformità
-Sanatoria di opere realizzate abusivamente
-Struttura sismica competente in materia sismica
-Rimborso forfettario
-Links utili

Classificazione sismica del comune di Voghiera
Il Comune di Voghiera sulla base della classificazione assegnata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003, è stato individuato in zona sismica di terza categoria. Tale classificazione è stata altresì presa come riferimento anche dalla Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 21/07/2003 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003, recante 'Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica'). Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 24/05/2005 è stata recepita la classificazione della suindicata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 20 marzo 2003, n. 3274, seppur in via provvisoria – fino all’approvazione da parte della regione delle zone sismiche ai sensi dell’art. 94 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 112/1998. Le predette deliberazioni regionali hanno pertanto individuato il Comune di Voghiera in zona sismica 3 a bassa sismicità.

L.R. 30/10/2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.
Nell'ambito della regione Emilia-Romagna il riferimento normativo che regola e detta le disposizioni in materia sismica, con riferimento a competenze, modalità di presentazione dei progetti relativi alle strutture, rapporto con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché accertamento delle violazioni e applicazione delle relative sanzioni è la L.R. 30/10/2008, n. 19.
A base della citata norma, la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato, in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di cui all’art. 11, comma 2, la cui realizzazione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione sismica ancorchè ricadenti in comuni a bassa sismicità.
Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge indicata viene previso un periodo transitorio in funzione del quale le disposizioni contenute nel titolo IV della l.R. 19/2008 trovano applicazione:
- a partire dal 14 novembre 2009 per gli interventi di cui all’art. 11, comma 2, della LR n. 19/2008 (rilascio di autorizzazione sismica);
- a decorrere dal 1 giugno 2010 per gli interventi di cui all’art. 9, comma 1, della LR n. 19/2008 (lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati), fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, 2° comma (relativamente ai lavori ed alle opere soggette ad autorizzazione sismica).

Rapporto con il titolo abilitativo edilizio - Art. 10 L.R. 19/2008
I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.
Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire o la segnalzione certificata di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;
b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla delibera della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 1373 recante: "Atto di indirizzo recante l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008".

Autorizzazione sismica - Art. 11 L.R. 19/2008
Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, a decorrere dal 14 novembre 2009, anche se il Comune di Voghiera è stato classificato nella zona 3 (a bassa sismicità):
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, di cui all'articolo 61 del D.P.R. n. 380 del 2001;
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31. (Le opere e le infrastrutture di rilievo regionale e locale riferite al presente punto sono state individuate con deliberazione della G.R. 2 novembre 2009, n. 1661 recante "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come meglio definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1879/2011 del 19/12/2011, recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC- 2008 e della L.R. n. 19 del 2008".
La richiesta di Autorizzazione Sismica deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune. All’istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.
L'autorizzazione Sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
Atti correlati:
- Parere del Servizio affari generali giuridici e programmazione finanziaria n. 2011.0113339 del 06/05/2011 in riferimento all'Autorizzazione Sismica in Sanatoria.
- Delibera della Giunta Regionale 19/12/2011, n. 1879 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle ntc - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008".

Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità - Art. 13 L.R. 19/2008
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, 2° comma, della L.R. n. 19/2008, a far data dal 1° giugno 2010, l’avvio e l’esecuzione dei lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto strutturale deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002, e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.
La struttura competente in materia sismica, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n. 31 del 2002, procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.
Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.

Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e varianti non sostanziali
Sono esclusi dall'obbligo della presentazione di un progetto esecutivo riguardante le strutture gli interventi che non conivolgono in maniera diretta ed indiretta le strutture portanti dei fabbricati nonchè gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.
La  variante al progetto esecutivo strutturale è da considerare non sostanziale quando non comporta variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.
Gli interventi privi di rilevaza per la pubblica incolumità e le variazioni non sostanziali sono tali quando rientrano in una delle casistiche inidicate rispettivamente negli allegati n. 1 e n. 2 alla deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016, n. 2272 recante: "Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008", pubblicata sul BURERT n. 9 del 11/01/2017.
Le casistiche indicate i tale deliberazione hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dalla presentazione di un progetto esecutivo strutturale.

Deposito progetti opere in cemento armato ed a struttura metallica
Si ricorda che ad oggi e ancora in vigore il disposto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (rif. ex L. 1086/71), in relazione alla denuncia che il costruttore deve depositare prima dell'inizio dei lavori relatitvi ad opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica
Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 19/2008 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13 produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.
In ogni caso dovrà essere compilato e sottoscritto dal costruttore il modello di denuncia dei lavori predisposto dal comune.

Collaudo statico e attestazione di conformità
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2008, ed in confomrtià ai contenuti del D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", così come anche chirito nella circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 2 febbraio 2009, per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1 della L.R. 19/2008, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.
Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili e collaudabili ad opere ultimate.
Contestualmente alla richiesta di Autorizzazione Sismica o alla Denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Voghiera ed al Collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso il SUE comunale; sara onere del SUE trasmettere sia la comunicazione di fine lavori strutturali che il certificato di collaudo alla struttura tecnica competente in materia sismica.
Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.
Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Sanatoria di opere realizzate abusivamente
Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 19/2008, la richiesta di Accertamento di Conformità (Permesso di Costruire in Sanatoria o D.I.A./S.C.I.A. in sanatoria) ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 dell'articolo 22 L.R. 19/2008 è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
Fuori dai casi suindicati, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto esecutivo strutturale dell'intervento ai sensi della L.R. 19/2008 suindicata.
La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria inoltre a norma dell'art. 17 comma 4 della L.R. 23/2004 è accompagnata dalla dichiarazione di un professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere.
Ai fini della santoria di opere abusive è possibile fare rfierimento anche ai seguenti pareri regionali:
- Parere Servizio affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria prot. n. 2011.013339 del 06/05/2011 recante: "parere in merito all'11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008 e coordinamento con l'art. 22, comma 2, della medesima legge ", in merito all'Autorizzazione Sismica in sanatoria;
- Parere Servizio affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria prot. n. 2011.102369 del 22/04/2011 recante :"coordinamento tra art. 17 della L.R. n. 23 del 2004 e art. 22 della L.R. n. 19 del 2008" in merito al rapporto tra l'accertamento di Conformità (abuso formale edilizio) e violazione della normativa sismica.

Struttura sismica competente in materia sismica
Le funzioni in materia sismica di cui alla L.R. 19/2008 e s.m.i., sono gestite sulla base di una specifica convenzione, dal 01-08-2022, dalla Provincia di Ferrara, Servizio Associato Sismica (S.A.S.). Le richieste di Autorizzazione Sismica e le denunce di deposito di progetti strutturali sismici, nonché la relativa ulteriore documentazione, sarà sempre inviata allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Voghiera, che dopo aver effettuato la verifica di completezza provvederà all'invio al competente servizio della Provincia di Ferrara delle pratiche pervenute per le verifiche di merito, relative alla conformità al DM 17-01-2018. Referenti dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Voghiera: Ing. Marco Marvelli - Telefono 0532/328507 - e-mail tecnico@comune.voghiera.fe.it .

   Referenti del Servizio Associato Sismica (S.A.S.) della Provincia di Ferrara:

   - Responsabile: Ing. Angela Ugatti - 0532/299481 - angela.ugatti@provincia.fe.it

   - Tecnico Istruttore: Ing. Enrico Guaraldi - 0532/299423 - enrico.guaraldi@provincia.fe.it                                         

   - Tecnico Istruttore: Ing. Barotto Mauro - 0532/299453 - mauro.barotto@provincia.fe.it

   mail generale del SAS: ufficio.sisma@provincia.fe.it

Rimborso forfettario
Ai fini della richiesta di Autorizzazione Sismica e nei casi di denuncia di deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, il titolare deve corrispondere un rimborso forfettario delle spese relative allo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti. L'importo del rimborso forfettario diversificato anche in relazione alla tipologia di intervento e le modalità di versamento del medesimo sono stati specificati nell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1934 del 19/11/2018 recante: "APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO RECANTE "STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, AI SENSI DELLA L.R. N.19 DEL 2008".
Il rimborso forfettario a norma della citata DGR 1934/2018, per le pratiche presentate dal 01-08-2022, andrà versato alla Provincia di Ferrara, Servizio Tesoreria, con una delle seguenti modalità:
- IBAN IT 85 T076 0113 0000 0001 3688 445;

oppure Conto Corrente Postale n. 13688445;

intestato a Provincia di Ferrara- Servizio Tesoreria, riportando la causale: “Rimborso forfettario ufficio SAS – LR 19/2008”

 Links utili
- Regione Emilia Romagna - SISMICA
- Regione Emilia Romagna - GEOLOGIA-SISMICA

Customer satisfaction: link alla sezione dedicata

 

Condividi questa pagina: