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    Aglio DOP di Voghiera

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    Castello di Belriguardo

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    La campagna

  • Museo Civico di Belriguardo

    Museo Civico di Belriguardo

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    Museo Civico di Belriguardo

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    La Delizia del Belriguardo

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Richiedi il PdC

Richiedi il Permesso di Costruire


Chi può presentare la domanda ?
A chi và presentata ?
Cosa devo presentare in allegato alla domanda ?
In quanto tempo posso ottenere il Permesso ?
Quanto mi costa e come faccio a pagare ?
Quanto tempo ho per realizzare i lavori ?
Regime sanzionatorio
A chi posso chiedere informazioni ?

Chi può presentare la domanda ?
La domanda può essere presentata dal proprietario o da un soggetto titolare di un diritto reale sull'immobile (area o fabbricato) o personale sul bene oggetto di intervento. A titolo esemplificativo ma non esausitivo è possibile fare riferimento all'art. 28 del vigente Regolamento Edilizio ed Urbanistico Comunale o all'art. IV.7 del Regolamento Urbanistico Edilizio.
Nel caso di più titolari la domanda deve essere inoltrata da tutti gli aventi titolo.
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A chi và presentata ?
La domanda, compilata sull'apposito modulo, unitamente agli allegati necessari, può essere:
- presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 Voghiera (FE); le richieste di Permesso di Costruire, prima della loro presentazione all'Ufficio Protocollo, dovranno essere visionate dal front-office dello Sportello Unico dell'Edilizia il quale verificherà la completezza formale della documentazione apponendo un visto ricevibilità dell'istanza, sulla base delle procedure approvate con determinazione del Responsabile del Settore n. 41/2 del 29/02/2012;
- inviata tramite giro postale all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 - Voghiera (FE);
- inviata tramite procedura telematica, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): comune.voghiera.fe@legalmail.it
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Cosa devo presentare in allegato alla domanda ?
La domanda di Permesso di Costruire deve essere corredata dalla documentazione indicata nella Modulistica Unificata Regionle.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 5 della L.R. 15/2013 e s.m.i. nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo o per l'inizio dei lavori la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati e adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo del titolo, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti; non rientrano in questi casi:
a) gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
b) gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
c) gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e s.m.i.;
d) gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
Accedi a tutta la modulistica.
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In quanto tempo posso ottenere il Permesso ?
Il Permesso di Costruire ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e s.m.i., deve essere generalmente rilasciato, salvo casi particolari, con atto espresso, entro 75 giorni dalla data di presentazione salvo interruzione e/o sospensioni dei termini per carenze documentali o per l'adeguamento o correzioni del progetto.
Il Responsabile del procedimento entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Permesso di Costruire verifica la presenza della documentazione essenziale e nel caso di incompletezza comunica l'improcedibilità della domanda stessa.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto; in tal caso il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
Se per il rilascio del permesso è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi può essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4 bis della LR 15/2013.
Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.
Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi per situazioni particolari, il provvedimento finale, che lo Sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla proposta del responsabile del procedimento, termine raddoppiato nel caso di presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
Gli estremi del permesso di costruire devono essere indicati nel cartello esposto presso il cantiere.
Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.
Fatti salvi i casi sopra descritti, l'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa nei casi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) e s.m.i..
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Quanto mi costa e come faccio a pagare?
Il ritiro del Permesso di Costruire comporta:
- il versamento di una somma a titolo di "Diritti di Segreteria" variabile in relazione al tipo di intervento; Vedi tabella Diritti di Segreteria.
- il versamento del Contributo di Costruzione previsto dall'art. 29 della L.R. 15/2013 e s.m.i.(costituito da Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria e oneri sul Costo di Costruzione); l'importo di tali oneri è variabile e dipende dalla tipologia ed entità dell'intervento, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante pagoPA; lo stesso andrà effettuato esclusivamente online su piattaforma digitale PayER al seguente link:
http://payer.lepida.it/payer/pagonet/default.do?csrfToken=SfifOGBIvazLQZVPP6o913l3sy6W9930.
La medesima piattaforma di pagamento è raggiungibile cliccando il pulsante “Pagamenti online” nella homepage del sito web comunale selezionando poi nella barra verticale:
- per i diritti di segreteria: “Pagamenti spontanei - Diritti di segreteria e Spese di notifica”).
- per il Contributo di Costruzione: “Pagamenti spontanei - Oneri di Urbanizzazione”.

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Quanto tempo ho per realizzare i lavori ?
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del Permesso di Costruire; gli stessi dovranno essere ultimati entro tre anni da tale data. l termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Per le procedure relative alla proroga dei termini vedi sezione specifica accessibile dal seguente link: http://www.comune.voghiera.fe.it/249/comunica-la-proroga-del-pdc 
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.  La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.
La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e delle imprese a cui si intendono affidare i lavori.
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Regime Sanzionatorio
Si applicano le sanzioni ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 23/2004. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'allegato B del RUE.
Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore (mancanza dell'autorizzazione paesaggistica - mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali - mancanza dell'autorizzazione sismica o mancato deposito del progetto strutturale – ecc.).
Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si darà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell'ipotesi di falso.
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A chi posso chiedere informazioni ?
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai funzionari dello Sportello Unico dell'Edilizia presso il Comune di Voghiera Viale B. Buozzi n.12/B a Voghiera (FE) negli orari di apertura degli uffici.
Vedi orari di apertura degli uffici e relativi funzionari incaricati. 
Dopo la presentazione della domanda è possibile verificare lo stato dell'iter procedurale tramite accesso via web (con credenziali rilasciate previa registrazione o in occasione della presentazione dell'istanza), dalla sezione “Servizi online” del sito istituzionale comunale al seguente indirizzo: https://voghiera.soluzionipa.it/portal/autenticazione/
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