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NOVITA' ACCONTO IMU 2013

Con Decreto Legge del 21/05/2013, n. 54 pubblicato sulla G.U. n° 117 del 21/05/2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, è stata disposta la SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

1. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. Alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
4. Terreni agricoli (purchè diversi dalle aree edificabili);
5. Fabbricati rurali di cui all'art. 13, c. 4,5 e 8, del decreto -legge 201/2011.


Per tutti gli immobili non ricadenti nelle fattispecie di sospensione i contribuenti dovranno effettuare il versamento della prima rata IMU 2013 entro il 17/06/2013 (il 16 cade di domenica).

L'importo dell'acconto dovrà essere determinato utlizzando le aliquote e detrazioni previste per l'anno di imposta 2012 e approvate con delibera C.C. n. 22 del 14.06.2012.
Le aliquote deliberate per l'anno 2013, saranno utilizzate per il calcolo a saldo con relativo conguaglio sull'intera annualità.

Si informa, altresì, che dal corrente anno 2013 tutta l'imposta va versata a favore del Comune, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale “D”, per i quali, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n. 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata se dovuta la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota desunta dalla differenza tra l'aliquota deliberata ed il 7,6 per mille. Per i fabbricati censiti in categoria D10 e rurali in quanto strumentali all'attività agricola, la rata in acconto è sospesa.

Si precisa che lo stesso decreto, all'art. 2, ha stabilito che in caso di mancata adozione della riforma fiscale entro il 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed termine di versamento della prima rata IMU è fissato al 16 settembre 2013.


Aliquote e detrazioni anno 2012 da utilizzare per determinare l'acconto 2013:

Aliquote:
Abitazione principale e pertinenze: 4,5 per mille (solo per A/1-A/8 e A/9 in quanto per le altre tipologie vige la sospensione);
Fabbricati destinati ad attività commerciali, industriali e artigianali (C1-C2-C3-C7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3): 7,60 per mille;
Fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3: 9 per mille;
Terreni agricoli (sospesi)
Fabbricati rurali (sospesi)
Aree edificabili: 9, 00 per mille;
Tutti gli altri immobili non ricompresi nei punti precedenti(es. Abitazioni a disposizione ecc..): 9,00 per mille;


Codici tributo da utlizzare per il versamento dell'acconto 2013 con modello F24:

Codice Comune: M110

3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8 e A/9)
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per mille)
3930: IMU immobili gruppo catastale D ( produttivi) Comune se dovuta (Differenza tra aliquota 7,6 e quella deliberata dal Comune).

Per quanto non indicato o per maggiori chiarimenti, si veda la  Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013   Ministero Economia e delle Finanze (pagamento prima rata IMU – Chiarimenti) l'Ufficio Tributi è comunque a disposizione.

E' a disposizione il calcolo IMU ON LINE  per l'anno 2013 nell'apposita sezione.

Si comunica che tutte le novità legislative verranno tempestivamente comunicate.

 

 

 

 

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