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Modifica senza collaudo

Distributore di carburanti

Le modifiche dell'impianto di distribuzione carburanti esistente si hanno nei seguenti casi:
- variazione del numero di colonnine;
- sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
-  variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- sostituzione di miscelatori manuali con altri elettricio elettronici;
- installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
-  variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
-  trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa

Responsabile dell'atto finale
Marco ZANONI
Referente e Responsabile del Procedimento Unico SUAP
Elisa CANELLA

Riferimenti normativi
- D.Lgs. 11/02/1998 n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti
- D.C.R. 05/02/2009 n.208 Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti (Riportate nel TESTO COORDINATO pubblicato sul BUR (p.II) n. 40 del 11/03/2009)
- D.M. 19-03-1990 Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
- D.C.R. 08/05/2002 n.355 Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti (Riportate nel TESTO COORDINATO pubblicato sul BUR (p.II) n. 40 del 11/03/2009)
- DPR 27/10/1971 n.1269 Norme per l'esecuzione dell'art.16 del Decreto Legge 28/10/1970, n.745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18/12/1970, n.1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione

Chi può presentare la Scia
Il Titolare o il Legale Rappresentante di una compagnia petrolifera che intende attivare o modificare gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso pubblico

A chi presentare la Scia
Come previsto dalla nuova normativa, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'esercizio o è situato l'impianto.
Accedendo all'apposita sezione Servizi online /SUAP online è possibile l'inoltro telematico attraverso il portale della Provincia di Ferrara unico ai 26 Comuni denominato “People”.

Si ricorda che per accedere in modalità digitale è necessario:
- registrarsi sul sistema di riconoscimento FEDERA;
- disporre di un certificato di firma digitale o attribuire procura speciale ad un soggetto registrato e in grado di firmare digitalmente;
- avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni e ricevute con gli Enti;
Per maggiori informazioni è possibile accedere alla sezione SUAP FE della Provincia di Ferrara

Qualora il procedimento non sia presente sul portale PEOPLE è possibile l'inoltro mezzo PEC, in tal caso si invita a prendere contatti con l'ufficio data la complessità del procedimento.

Cosa va presentato
Nel caso di aumento del numero di colonnine con prodotti già erogati in precedenza è sufficiente una semplice comunicazione.
Nel caso di aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi è necessaria l’asseverazione scritta rilasciata da tecnico abilitato che ne attesti la corretta realizzazione.

Tempi: Immediata (termine divieto di prosecuzione 60 giorni decorrenti dalla presentazione S.C.I.A.)

Costi: non sono previsti costi

Customer satisfaction: link alla sezione dedicata

 

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