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Dove sei: Home > Uffici e Servizi > Finanze e Bilancio, Tributi, Personale, Economato > Tributi > IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - dal 2014 (Tasi, Imu, Tari) > IMU (fino al 2019) > 2014

2014

Deliberazione di C.C. n. 19 del 28/04/2014 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014

I Valori delle Aree Fabbricabili per l'anno 2014 sono stati individuati con la Deliberazione di G.C. n. 56 del 22/05/2014 e sono consultabili nelle seguenti tabelle: Tabella A; Tabella B

Informativa per il calcolo ed il versamento IUC- IMU relativi al 2014:

Per l'anno 2014, oltre alle fattispecie di cui all'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n° 23 del 14/03/2011, sono esenti dall'imposta:

- l'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n° 201/2011, classificati nella categoria catastale D10, ovvero in altre categorie purché dal certificato catastale risulti apposita annotazione di ruralità.

Sono di norma equiparate all'abitazione principale, quindi esenti da IMU:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (la disposizione di tale punto si applica a decorrere dal 1° luglio 2013).

Con il Regolamento per l'applicazione dell'IMU questa amministrazione ha assimilato all'abitazione principale, quindi esentato da IMU:
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato;
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato.

Rispetto all'IMU previgente, da quest'anno il moltiplicatore per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, è 75 anziché 110.

L' acconto IMU è dovuto entro il 16 giugno 2014, sulla base delle Aliquote e detrazioni dell'anno precedente come da deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 23/07/2013.
Il versamento del saldo si effettua entro il 16 dicembre 2014, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate per l'anno d'imposta 2014.
La base imponibile è predeterminata sulla base delle risultanze catastali (verificare eventuali possibili discordanze).

Codici tributo IMU

Comune:
3912: abitazione principale e relative pertinenze
3914 terreni
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
Istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 12/4/2012

Stato
3925 fabbricati ad uso produttivo “D”

Istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 21/5/2013
 

Per effettuare il calcolo accedi al Servizio CALCOLO ON LINE  IMU-TASI 2014.

L’IMPORTO MINIMO PER IL VERSAMENTO ANNUO E’ STABILITO NELLA MISURA DI € 2,00 (art. 21, p. 1, del vigente Regolamento delle Entrate).
 
Come per l'anno passato, il gettito IMU ad aliquota 7,6 per mille degli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale D (esclusi D10), è riservato allo Stato.

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