IMU Imposta Municipale Propria

  • Servizio attivo

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).


A chi è rivolto

Ai proprietari, usufruttuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di abitazione, uso, enfiteusi e superficie su immobili ubicati in Italia, anche se non residenti.

Presupposto dell'IMU, Imposta Municipale Unica, è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa l'abitazione principale assoggettata all'imposta solo se di lusso, ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7), terreni agricoli e aree edificabili.

Descrizione

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

Il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019).

Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente. Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Come fare

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.

Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera d, legge 160 del 2019,  si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. Alla luce di tali previsioni normative, l’ente con delibera di Giunta Comunale stabilisce i valori minimi di riferimento delle aree edificabili.

Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera e, legge 160 del 2019,  si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (articolo 1, comma 758, legge n.160/2019) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Riduzioni

La base imponibile viene ridotta nella misura del 50% per:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico. Ai sensi dell' art. 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019 si applica ai fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
  • Fabbricati inagibili o inabitabili. Ai sensi dell'art. 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019)  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni
  • Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.  Si applica  a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Sono escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta è ridotta del 25%, ai sensi dell’art. 1 comma 760 della L. 160/2019, nel caso  di immobili abitativi locati con un contratto a canone concordato ex Legge n. 431/98.

 

Tempi e scadenze

Le aliquote 2025 sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 20 dicembre 2024

Prospetto delle aliquote

I valori delle aree edificabili per l'anno 2025 sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale n.12 del 20/03/2025

Valore dei terreni edificabili ai fini IMU (anno 2025)

PRINCIPALI NOVITA' 2025

ALIQUOTE MODIFICATE

FABBRICATI CAT. D: 1,06%

ALIQUOTA AGEVOLATA PER I FABBRICATI CAT  D8 locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento di attività con Codice ATECO 47.2 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DIPRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI),  Codice ATECO 47.11 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande)  e Codice ATECO 56.3  (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) : 0,76%

FABBRICATI CAT C: 1,06%

ALIQUOTA AGEVOLATA PER I FABBRICATI CAT C1-C2-C3 locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni: 0,76%.

 AGEVOLAZIONI ELIMINATE

Eliminata aliquota del 0,76% per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1^ grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MODULO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA

Tutti i proprietari per le casistiche di seguito riportate dovranno presentare il  modulo di RICHIESTA ALIQUOTA AGEVOLATA per il riconoscimento dell’aliquota agevolata:

  • FABBRICATI CAT D8 locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento di attività con Codice ATECO 47.2 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DIPRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI), Codice ATECO 47.11 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande) o Codice ATECO 56.3  (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA)
  • FABBRICATI CAT C1-C2-C3 locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni.

E' possibile eseguire il calcolo e stampare il modello di pagamento accedendo a servizi on line:

SCADENZE

PRIMA RATA: ENTRO IL 16 GIUGNO 2025

SECONDA RATA: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2025

L’imposta dovuta per l’anno in corso può essere versata in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L’imposta non si versa se l’importo complessivamente dovuto per l’anno è uguale o inferiore a € 12,00

La dichiarazione IMU per l'anno 2024 è da presentare entro il 30/06/2025.

Contatti



Ultimo aggiornamento: 18/04/2025, 10:27

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