Obblighi di sgombero neve e rimozione ghiaccio da marciapiedi a cura dei privati frontisti

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Si avvisa la cittadinanza che, vista la situazione di criticità dovuta a neve e ghiaccio, il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2018, stabilisce, agli articoli 13 e 14 dello stesso, quanto segue.

Data:

08 Gennaio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Art. 13 - SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI
1. I conduttori, i proprietari residenti, e gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono chiamati a collaborare per la spazzatura della neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l’obbligo si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte dell’immobile. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, oppure dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

2. La spazzatura della neve deve essere eseguita senza ritardo dal cessare del fenomeno atmosferico.

3. I titolari di autorizzazioni che usufruiscono del suolo pubblico con banchi, baracche, chioschi, edicole e simili, e tutti coloro che, in qualsiasi altra forma siano concessionari del suolo stesso, hanno l’obbligo di spazzare dalla neve il posto per almeno un metro intorno alla loro area.

4. Con specifica ordinanza possono essere disposti obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve. In ogni caso è fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d’acqua.

5. I cittadini che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 14 - RIMOZIONE DEL GHIACCIO
1. Tutti coloro che, a norma degli articoli precedenti, hanno l’obbligo di spazzare la neve, hanno anche quello di togliere, senza ritardo dalla sua formazione, lo strato di ghiaccio che si fosse formato, provvedendo a spargervi sopra, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdrucciolamento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 175,00.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Tecnico ai seguenti recapiti:
Tel. 0532/328509 - 0532/328521

Si ringrazia per la collaborazione e si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione.

A cura di

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Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente

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Ultimo aggiornamento: 08/01/2026, 09:55

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