Descrizione
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L'IMU 2026 IN SINSTESI
L’IMU è una imposta in auto-liquidazione il cui versamento è da effettuarsi tramite modello F24 in due rate:
- Acconto: 16 GIUGNO 2026
- Saldo: 16 DICEMBRE 2026
E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in un’unica soluzione alla scadenza del 16 GIUGNO 2026.
La scadenza per la presentazione di eventuali Dichiarazione IMU 2025 è il 30 GIUGNO 2026.
L’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU è previsto solo nei casi in cui si siano verificate modifiche soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal Comune.
Elenco Dichiarazioni obbligatorie: aree fabbricabili, immobili merce, enti non commerciali, immobili inagibili/inabitabili, immobili di interesse storico/artistico, immobili per i quali il Comune ha deliberato una riduzione d'imposta [scarica il Prospetto_aliquote_IMU_2026]
Elenco Dichiarazioni consigliate: contratti di comodato, canone concordato, locazione finanziaria, variazioni abitazioni principali/pertinenze, ogni altro caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
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Descrizione estesa
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dall’anno 2020, la TASI è stata inglobata nell'IMU.
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019).
Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente. Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A chi è rivolto
Ai proprietari, usufruttuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di abitazione, uso, enfiteusi e superficie su immobili ubicati in Italia, anche se non residenti.
Presupposto dell'IMU, Imposta Municipale Unica, è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa l'abitazione principale assoggettata all'imposta solo se di lusso, ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7), terreni agricoli e aree edificabili.
Come fare
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.
Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera d, legge 160 del 2019, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. Alla luce di tali previsioni normative, l’ente con delibera di Giunta Comunale stabilisce i valori minimi di riferimento delle aree edificabili.
Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera e, legge 160 del 2019, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (articolo 1, comma 758, legge n.160/2019) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Riduzioni
La base imponibile viene ridotta nella misura del 50% per:
- Fabbricati di interesse storico o artistico. Ai sensi dell' art. 1, comma 747, lettera a), legge n. 160/2019 si applica ai fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
- Fabbricati inagibili o inabitabili. Ai sensi dell'art. 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni
- Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Si applica a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Sono escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L'imposta è ridotta del 25%, ai sensi dell’art. 1 comma 760 della L. 160/2019, nel caso di immobili abitativi locati con un contratto a canone concordato ex Legge n. 431/98.
Cosa serve
CALCOLO IMU - Per poter calcolare l’imposta è necessario avere a disposizione:
- la rendita catastale per i fabbricati iscritti in catasto;
- il reddito dominicale per i terreni agricoli;
- il valore venale in comune commercio nel caso di aree edificabili;
- ogni altro dato utile per il calcolo dettagliato dell'imposta, come ad esempio percentuale/mesi di proprietà, aliquota, coefficiente moltiplicatore.
L'Ufficio Tributi presta assistenza nel calcolo dell'imposta solo alle persone fisiche previa verifica della coerenza tra la banca dati comunale e i dati catastali. Si precisa che taluni dati potrebbero non essere nell'immediata disponibilità dell'Ente, pertanto il contribuente è tenuto a verificare l'esattezza dei conteggi prima del pagamento. L'Ente declina ogni responsabilità per errori dovuti a dati non aggiornati, omessi o non conformi.
Cosa si ottiene
Con il calcolo corretto dell’imposta si ottiene il Modello F24 relativo all’anno in corso per il pagamento dell’IMU.
E’ possibile eseguire autonomamente il calcolo dell’imposta utilizzando il Calcolatore IMU online messo a disposizione dal Comune di Voghiera al seguente link:
| CALCOLATORE IMU online |
Tempi e scadenze
SCADENZE
- Acconto: 16 GIUGNO 2026
- Saldo: 16 DICEMBRE 2026
E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in un’unica soluzione alla scadenza del 16 GIUGNO 2026.
La scadenza per la presentazione di eventuali Dichiarazione IMU 2025 è il 30 GIUGNO 2026.
L’imposta non si versa se l’importo complessivamente dovuto per l’anno è uguale o inferiore a € 12,00.
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Le Aliquote IMU 2026 sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del 19/12/2025.
Scarica il Prospetto delle Aliquote IMU 2026 (nel prospetto sono indicate le agevolazioni di Aliquota IMU ridotta previste dal Comune di Voghiera per l'Anno 2026).
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MODULO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA
Tutti i proprietari delle casistiche di seguito riportate sono tenuti a presentare il modulo di RICHIESTA ALIQUOTA AGEVOLATA 2026 per il riconoscimento dell’aliquota agevolata:
- FABBRICATI CAT C1-C2-C3 locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni
- FABBRICATI CAT D8 locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento di attività con i seguenti codici: ATECO 47.2 - ATECO 47.11 - ATECO 56.3
I valori delle aree edificabili per l'anno 2026 sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale nr. 92 del 03/12/2025.
Scarica la Tabella con le indicazioni dei valori delle aree edificabili ai fini IMU (Anno 2026).
N.B. AGEVOLAZIONI ELIMINATE
Eliminata Aliquota del 0,76% per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1^ grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze.
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E’ possibile eseguire autonomamente il calcolo dell’imposta utilizzando il Calcolatore IMU online messo a disposizione dal Comune di Voghiera al seguente link:
Accedi al servizio
Servizio Tributi (IMU) - Per prenotare un appuntamento
T 0532/328502
Condizioni di servizio
Contatti
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Documenti
- TARIFFE CUP - CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2026
- TARIFFE CUP 2025 (c. 831 e 831bis L.160 2019 con rivaIutazione STAT al 31/12/2024)
- TARIFFE CUP ANNO 2025
- Regolamento CUP Canone unico mercatale
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Vedi altri 6
- Regolamento per la Riscossione coattiva delle Entrate Comunali
- Regolamento per la Definizione agevolata delle ingiunzioni relative a tributi
- Regolamento sul Diritto di Interpello
- Regolamento nuova IMU (dal 2020)
- REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
- REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)