Descrizione
A tale proposito si riporta il comma 1 dell’art. 60 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi del “Regolamento Forestale Regionale” n. 3 del 01/08/2018, riguardante le pratiche da adottare al fine di prevenire l’innesco “Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle
strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustacee o cespugliate. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco”.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.