Descrizione
Si evidenzia che le azioni vietate, e quelle consentite sono descritte nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e nel Regolamento Forestale regionale n. 3 del 01.08.2018, in particolare nel sotto riportato articolo 58, comma 5:
"le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00".
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile