Descrizione
Nel merito si evidenzia che le azioni vietate, e quelle consentite solo con relative prescrizioni o a determinate condizioni, sono descritte nel "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026 " aggiornato con D .G.R. n. 677 del
04/05/2026 e nel Regolamento Forestale regionale n. 3 del 01.08.2018, ed in particolare nel sotto riportato articolo 58, comma 5 :
"le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di ter reni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le or e 11.00"
l’Art. 60 comma 1 del Regolamento delinea inoltre le seguenti pratiche da adottare al fine di prevenire l’innesco: “Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustati fuoco”.