A tutte le coppie che sono d’accordo di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, l’art.12 del Decreto Legge 132/2014, convertito in Legge 162/2014, offre un’alternativa rapida ed economica che consente di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale ufficiale di Stato Civile, o suo delegato.
Per attivare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, nel Comune di residenza di uno dei coniugi, o nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di :
- a) separazione personale
- b) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- c) di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale. I termini della separazione per poi chiedere il divorzio sono passati ad un anno
per le separazioni personali a 6 mesi per quelle consensuali.
Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, gli assegni mantenimento, ecc.).