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  • Aglio DOP del Comune di Voghiera, Provincia di Ferrara

    Aglio DOP di Voghiera

  • Il Castello di Belriguardo nel Comune di Voghiera, Provincia di Ferrara

    Castello di Belriguardo

  • La campagna di Voghiera, Provincia di Ferrara

    La campagna

  • Museo Civico di Belriguardo

    Museo Civico di Belriguardo

  • Museo Civico di Belriguardo

    Museo Civico di Belriguardo

  • Museo Civico di Belriguardo

    Museo Civico di Belriguardo

  • La Delizia del Belriguardo vista dall'alto, Comune di Voghiera e Provincia di Ferrara

    La Delizia del Belriguardo

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C.I.L.

Comunicazione Inizio Lavori

 
In che cosa consiste ?

Chi può presentare la Comunicazione ?
Modulistica
A chi deve essere presentata la Comunicazione e la relativa documentazione ?
Quali verifiche effettua il Comune sulle comunicazioni presentate ?
Come posso sanare opere già eseguite o in corso di realizzazione in assenza di comunicazione ?

In che cosa consiste ?
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1, 2 e 3 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15, in vigore dal 28/09/2013, e nel rispetto nel rispetto della disciplina edilizia indicata all'art. 9 comma 3 della L.R. 30 luglio 2013, n.15, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture; la realizzazione di queste, opere è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico;
- i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale; il mutamento della destinazione d'uso è comunicato allo Sportello Unico dell'Edilizia ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo A-21, comma 3, lettera a), dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.
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Chi può presentare la Comunicazione ?
La comunicazione può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi ha titolo alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento edilizio ed Urbanistico.
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Modulistica
Moduli comunicazione inizio attività (CIL) e asseverazione 
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A chi deve essere presentata la Comunicazione e la relativa documentazione ?
La comunicazione, compilata sull'apposito modulo, unitamente agli allegati necessari, può essere:
- presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 Voghiera (FE),
- inviata tramite giro postale all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 - Voghiera (FE);
- inviata tramite procedura telematica, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): comune.voghiera.fe@legalmail.it
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Quali verifiche effettua il Comune sulle comunicazioni presentate ?
Le comunicazione presentate sono sottoposte, da parte del S.U.E., a controllo formale al fine di:
a) verificare la corrispondenza dell’intervento da realizzare alle fattispecie di cui all'art. 7 comma 1 lettere f9 ed o) della L.R. 30 luglio 2013, n. 15;
b) accertare la completezza e regolarità formale della comunicazione.
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Come posso sanare opere già eseguite o in corso di realizzazione in assenza di comunicazione ?
Sulla base di quanto disposto dall’art. 16 bis della L.R. 23/2004 e s.m.i. la mancata comunicazione:
- della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 15/2013;
- alla struttura comunale competente in materia urbanistica del mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati già rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 7, comma 3, della L.R. 15/2013;
comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 1.000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (tale riduzione trova applicazione, in relazioni alle suindicate casistiche, solamente nelle situazioni in cui la comunicazione sia presentata spontaneamente durante la realizzazione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 15/2013).
Qualora tali interventi siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis della L.R. 23/2004 e s.m.i., e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo, restando comunque ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.
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