Art. 4 - Registro delle Notificazioni
Ogni atto deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro.
Sul registro devono annotarsi:
numero cronologico progressivo;
data e numero dell’atto;
generalità della parte istante;
natura dell’atto da notificare;
destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato);
data della notifica (giorno - mese - anno);
nominativo della persona a cui è stato consegnato l’atto;
agente che ha eseguito la notifica;
estremi di restituzione dell’atto notificato.
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