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Art. 6 - Modalità operative (art. 138 - 139 - 140)

NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (art. 138 c.p.c.)
La procedura prevista dall'articolo 138 c.p.c. è quella che meglio garantisce la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione si considera comunque fatta in mani proprie, così come previsto dal 2° comma del citato articolo. L’eventuale rifiuto non ha rilevanza. Del rifiuto occorre darne atto nella relazione di notifica.

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NOTIFICA NELLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO (art. 139 c.p.c.)
Per procedere a questo tipo di notifica il messo deve cercare il destinatario dove ha l'abitazione o dove ha la sede principale dei propri affari e/o interessi. L'ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio) ha carattere obbligatorio, non è quindi facoltativo od alternativo, la notifica pertanto deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:
- è opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e poi negli altri luoghi indicati dalla norma anche se detti luoghi sono alternativi;
- la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia o addetto alla casa, ufficio od azienda;
- sono da considerare persone di famiglia sia quelle legate al destinatario da vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia quelle con lui conviventi;
- anche se la norma non prevede il requisito della effettiva convivenza per le persone legate da vincoli di parentela (padre, fratello, figlio, ecc.) è opportuno, stante, al riguardo, l'incostanza della giurisprudenza, che l'atto venga consegnato a famigliare convivente;
- vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario e prestano la propria opera alle sue dipendenze;
- per addetto all'ufficio od azienda si intendono i dipendenti occupati nell'ufficio od azienda sempre che l'ufficio od azienda sia gestita (organizzata e diretta) dal destinatario per la trattazione dei propri affari ed interessi;
- la persona a cui si consegna l'atto non deve avere età inferiore ai 14 anni o essere palesemente incapace;
- non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere particolari indagini essendo sufficiente che lo stesso accerti, sulla base dell'esperienza e dell'apparenza fisica, che il soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni od in uno stato, anche momentaneo, di impossibilità di intendere e volere;
- in mancanza delle persone su indicate è possibile consegnare l’atto al portiere o ad un vicino di casa che devono sottoscrivere una ricevuta;
- l'atto da notificare deve essere inserito in busta sigillata;
Se la consegna è fatta al portiere o al vicino di casa deve essere data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione (al portiere o vicino) a mezzo lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere notificato, in busta sigillata, al capitano o a chi ne fa le veci.

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IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (art. 140 c.p.c.)
L’applicazione dell’art. 140 c.p.c. presuppone l’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto ai sensi dei precedenti articoli del Codice. Tale procedura si applica per irreperibilità temporanea e non assoluta del destinatario.
E’ il caso in cui il messo non è in grado di consegnare copia dell’atto a mani proprie del destinatario, pur avendo individuato il luogo della notificazione, perché quest’ultimo non è presente al momento dell’accesso. L’assenza del destinatario presso la propria abitazione o presso l’ufficio o l’azienda, e l’impossibilità di effettuare la consegna alle persone individuate dall’art. 139 del Codice legittimano il ricorso alla forma di notifica in parola.

Procedura:
a) il messo redige la relata indicando le motivazioni per le quali non è stato possibile ricorrere agli articoli precedenti del Codice ovvero consegnare l’atto al destinatario (art. 138 c.p.c.), consegnare la copia a persona legittimata a ricevere (art. 139 c.p.c.);
b) affigge avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione, ufficio od azienda del destinatario con riferimento a quanto prescritto dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;
c) deposita l'atto nella casa comunale in busta chiusa e sigillata;
d) invia al destinatario lettera raccomandata A.R. contenente l’avviso di deposito dell’atto.

Circa il momento in cui la notifica deve considerarsi eseguita, si ribadisce il concetto, ormai giurisprudenzialmente consolidato, che individua due diversi momenti di perfezionamento della notifica per il Richiedente e per il Destinatario:
• per il Richiedente la notifica si considera perfezionata, con effetto provvisorio, dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (o comunque dall’esecuzione delle tre formalità previste dall’art. 140 c.p.c.);
• per il Destinatario la notifica si considera perfezionata dal momento di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento o comunque se non ritirata, decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa; nell’ipotesi di ritiro oltre il decimo giorno, la notifica si considererà comunque avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata A.R..
Il deposito dell’atto presso la Casa Comunale e l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, devono avvenire in busta chiusa e sigillata ai sensi dell’art. 137, 4° comma C.P.C..

Si ricorda, infine, che l’avviso di deposito di cui parla la norma deve essere predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 48 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile, cioè deve contenere:
a) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
b) l’indicazione della natura dell’atto notificato;
c) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
d) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

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