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    La Delizia del Belriguardo

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Presenta la S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività


Chi può presentare la segnalazione ?
A chi và presentata ?
Quali interventi posso realizzare con la segnalazione ?
Modulistica
Cosa devo presentare in allegato alla segnalazione ?
Quando posso iniziare i lavori oggetto della segnalazione ?
Quanto tempo ho per realizzare i lavori ?
Quanto mi costa e come faccio a pagare ?
Regime sanzionatorio
A chi posso chiedere informazioni ?

Chi può presentare la segnalazione ?
La segnalazione può essere presentata dal proprietario o da un soggetto titolare di un diritto reale sull'immobile (area o fabbricato) o personale sul bene oggetto di intervento. A titolo esemplificativo ma non esausitivo è possibile fare riferimnto all'art. 28 del vigente Regolamento Edilizio ed Urbanistico Comunale o all'art. IV.7 del Regolamento Urbanistico Edilizio.
Nel caso di più titolari la segnalazione deve essere inoltrata da tutti gli aventi titolo.
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A chi và presentata ?
La Segnalazione, compilata sull'apposito modulo, unitamente agli allegati necessari, può essere:
- presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 Voghiera (FE); le Segnalazioni Certificate di Inizio attività, prima della loro presentazione all'Ufficio Protocollo, dovranno essere visionate dal front-office dello Sportello Unico dell'Edilizia il quale verificherà la completezza formale della documentazione apponendo un visto ricevibilità dell'istanza, sulla base delle procedure approvate con determinazione del Responsabile del Settore n. 41/2 del 29/02/2012;
- spedita tramite giro postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera, Viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 - Voghiera (FE);
- inviata tramite procedura telematica, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): comune.voghiera.fe@legalmail.it.
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Quali interventi posso realizzare con la segnalazione ?
Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA;
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a) della L.R. 15/2013;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b) della L.R. 15/2013, qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a) di cu ialla L.R. 15/2013;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c bis) della medesima L.R.;
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 della L.R. 15/2013;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 15/2013 consistenti negli interventi di nuova costruzione, individuati dagli strumenti urbanistici comunali, disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA;
A norma di quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolameto Edilizio Comunale sono altresì soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività le opere di edilizia cimiteriale (costruzione di sepolture private: edicole o campetti). 
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Modulistica
-M.U.R._n.1_Modulo_Titolo Edilzio o Istanza
-M.U.R._n.2_Modulo_ASSEVERAZIONE_titolo edilizio o istanza
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Cosa devo presentare in allegato alla segnalazione ?
La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo, corredata dalla documentazione indicata nella Modulistica Unificata Regionale
La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.
Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4 dell'art. 14 della L.R. 15/2013, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della L.R. 15/2013, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 dell'art. 14 della L.R. 15/2013 del presente articolo, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 del citato articolo.
Nella SCIA è elencata la documentazione progettuale che gli interessati si riservano di presentare alla fine dei lavori, in attuazione di specifico atto di coordinamento tecnico regionale.
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Quando posso iniziare i lavori oggetto della segnalazione  e quali verifiche effettua il SUE?
Ai sensi dell'art. 14 della LR 15/13 e s.m.i., è necessario attendere almeno 5 giorni lavorativi prima di iniziare i lavori dalla data di presentazione della SCIA.
Il titolare della segnalazione può comunque dichiarare che i lavori non saranno iniziati prima del decorso di 5 (cinque) giorni lavorativi necessari per la verifica di efficacia, oppure prima della conclusione del procedimento di controllo (5 giorni lavorativi + 30 giorni + eventuali sospensioni), ovvero può indicare una data libera di inizio lavori, comunque non inferiore a 5 (cinque) gioni lavorativi e non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA.
Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello Unico dell'Edilizia verifica la completezza della documentazione nonchè dei relativi allegati e:
a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all’interessato e al progettista l’inefficacia della SCIA;
b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all’interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.
La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.In considerazione del fatto che la norma prevede che tali comunicazioni siano effettuate per via telematica, al fine di permettere al SUE di provvedere in merito, è necessario indicare nella SCIA gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell'interessato o degli interessati (nel caso di più aventi titolo), e del professionista.
Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
Decorso il termine di trenta giorni a disposizione dello sportello unico (fatti salve eventuali sospensioni), i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi, nonché quello di conformazione del progetto, di cui ai commi 7 e 8, sono assunti ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, se sussistono ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Se la SCIA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.
Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 4 bis della L.R. 15/2013.
Nel caso in cui si rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo Sportello unico, nei termini a disposizione, vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso. Nel caso in cui le violazioni possano essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni.
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Quanto tempo ho per realizzare i lavori ?
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
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Quanto mi costa e come faccio a pagare ?
La presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività comporta:
- il versamento di una somma a titolo di "Diritti di Segreteria" variabile in relazione al tipo di intervento - Vedi tabella Diritti di Segreteria.
- il versamento del Contributo di Costruzione previsto dall'art. 29 della L.R. 15/2013 e s.m.i.(costituito da Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria e oneri sul Costo di Costruzione); l'importo di tali oneri è variabile e dipende dalla tipologia ed entità dell'intervento, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante pagoPA; glio stessi andranno effettuati esclusivamente online su piattaforma digitale PayER al seguente link:
http://payer.lepida.it/payer/pagonet/default.do?csrfToken=SfifOGBIvazLQZVPP6o913l3sy6W9930.
La medesima piattaforma di pagamento è raggiungibile cliccando il pulsante “Pagamenti online” nella homepage del sito web comunale selezionando poi nella barra verticale:
- per i diritti di segreteria: “Pagamenti spontanei - Diritti di segreteria e Spese di notifica”).
- per il Contributo di Costruzione: “Pagamenti spontanei - Oneri di Urbanizzazione”.
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Regime Sanzionatorio
Si applicano le sanzioni ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 23/2004. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'allegato B dei RUE.
Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore (mancanza dell'autorizzazione paesaggistica - mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali - mancanza dell'autorizzazione sismica o mancato deposito del progetto strutturale – ecc.).
Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si darà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell'ipotesi di falso.
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A chi posso chiedere informazioni ?
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai funzionari dello Sportello Unico dell'Edilizia, presso il Comune di Voghiera, Viale B. Buozzi n.12/B a Voghiera (FE), negli orari di apertura degli uffici. Vedi orari di apertura degli uffici e relativi funzionari incaricati. 
Dopo la presentazione della segnalazione è possibile verificare lo stato dell'iter procedurale tramite accesso via web (con credenziali rilasciate dal S.U.E.), dalla sezione “Servizi online” del sito istituzionale comunale al seguente indirizzo: https://voghiera.soluzionipa.it/portal/autenticazione/
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