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Autorizzione Paesaggistica

Gli interventi edilizi che comportano la modifica dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore di edifici ricompresi in ambiti del territorio comunale soggetti a vincolo o tutela paesaggistica, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D,Lgs. 42/2004 "Codice del Beni culturali e del paesaggio".
Tale autorizzazione deve essere acquisita preliminarmente al titolo edilizio (SCIA, CIL, Permesso di Costruire, ecc) e può seguire un procedimento ordinario (disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed in vigore dal 01.01.2010), oppure un procedimento in forma semplificata (introdotto dal DPR 09.07.2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10.09.2010 al 05.04.2017).
Il DPR n.31 del 13.02.2017, che abroga il DPR 09.07.2010 n. 139, oltre a riconfermare con modifiche la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per opere e interventi da realizzare in area vincolata, individua n. 42 tipologie di interventi che saranno sottoposte a semplificazione, in quanto considerati di lieve entità, e n. 31 tipologie di interventi che vengono esonerati totalmente dal controllo paesaggistico, in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio, prendendo atto delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono affermate negli anni, e gli obiettivi di interesse pubblico di riqualificazione edilizia, di contenimento energetico, della antisismicità, del superamento delle barriere architettoniche degli edifici.
L'autorizzazione paesaggistica diventa immediatamente efficace dal suo rilascio, con validità di cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica preliminare anche le varianti in corso d'opera (da acquisirsi prima della realizzazione delle opere).
In campo di tutela paesaggistica, la possibilità di sanare opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, viene denominata Accertamento di compatibilità paesaggistica e si limita ai soli Interventi previsti dagli artt. 167 e 181 del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio".

- Procedura SEMPLIFICATA di Autorizzazione Paesaggistica
- Procedura ORDINARIA di Autorizzazione Paesaggistica
- Accertamento della Compatibilità Paesaggistica

Istruttore Tecnico
Geom. Massimo Nanetti

Responsabile del Procedimento e dell'adozione dell'atto finale
Arch. Marco Zanoni

Responsabile del potere sostitutivo (in caso di inerzia del Responsabile del Servizio)
Segretario Comunale: Dott.ssa Margherita Clemente

Riferimenti normativi
- D.Lgs. 22 gennaio 2004,  n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, recante “Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
 

Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate

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