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Chiusura di scuole e nidi, sospese manifestazioni e eventi. Cosa prevede l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna contro il Coronavirus

In vigore dal 24 febbraio fino al 1^ marzo in tutta l'Emilia-Romagna l'Ordinanza del presidente Bonaccini e del ministro Speranza

Pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini e del Ministro della Salute Speranza in merito alle misure da adottare contro la diffusione del Coronavirus.

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, e sospensione dell'attività didattica delle Università (lezioni, esami, sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi.

Sono le misure che vengono adottate in Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus e che saranno valide fino al prossimo 1 marzo compreso.

Sono previste nell’ordinanza che viene firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Abbiamo deciso di mettere in campo una serie di provvedimenti per far sì che si possa fronteggiare la diffusione del virus offrendo le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela ai cittadini- afferma il presidente Bonaccini-. E voglio davvero ringraziare tutti i professionisti della sanità, e parlo di medici, biologi, tecnici, infermieri e quanti sono al lavoro da giorni, per quanto stanno facendo, che è davvero straordinario”.

Bonaccini ha costantemente riunito il Comitato di coordinamento regionale, gli assessori competenti e anche i componenti della nuova Giunta, informati della situazione e delle misure adottate.

Si stanno valutando misure ulteriori per Piacenza e il territorio piacentino, d’intesa con le istituzioni locali.


 
I contenuti dell’ordinanza

In primo luogo, si prevede la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”.

Prevista poi la “chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”

Inoltre, l’Ordinanza prevede la “Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi”. Fanno eccezione le biblioteche.

Sospeso anche “ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero”.

C’è, inoltre, la “Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Le Direzioni sanitarie ospedaliere “devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno”. Anche le RSA per non autosufficienti “dovranno limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti”.

L’Ordinanza “raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, “deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua".

Prevista, infine, la sospensione di tutte le procedure concorsuali.

L’ordinanza ricorda poi le misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare

In merito all'Ordinanza Regionale n. 1/2020 sono stati forniti i seguenti chiarimenti applicativi:

La lettera A dell’art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati.
In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.


In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.


Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.  Sono escluse dalla sospensione le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.


In via generale non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.


Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.
Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.

La lettera B dell’art.1 comma 2, tra l’altro, prevede la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.
Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.

Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Numero verde regionale, 800.033.033, attivo dal 25/02 e a disposizione delle persone che potranno chiamare per avere informazioni e indicazioni sul comportamento da tenere in presenza di sintomi sospetti

Tutte le notizie su www.regione.emilia-romagna.it

>> Ordinanza n. 1-2020

>> Circolare chiarimenti

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