PROROGA riconsegna tesserini venatori
L'art. 39 della L.R. n. 8/1994 fissa al 31 marzo di ogni anno la data di riconsegna dei tesserini per l'esercizio venatorio al Comune di residenza, stabilendo una sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto dei termini.
Considerata l'emergenza sanitaria in atto, causata dall'epidemia di Covid-19, il termine di legge del 31 marzo per la riconsegna dei tesserini venatori è conseguentemente prorogato di 52 giorni, come indicato nella Nota esplicativa della Regione Emilia-Romagna.
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