Coronavirus - nuova ordinanza per la gestione dell'emergenza sanitaria
Con Ordinanza n. 32 del 10/03/2020 il Presidente della Regione Emilia- Romagna ha stabilito nuove misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindorme da COVID-19.
Si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna dall'11 marzo al 3 aprile 2020, le seguenti nuove disposizioni:
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).
2. Le attività di cui al punto 1 del presente decreto e quelle di cui alla lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;
4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell'11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.
>> Ordinanza n. 32 del 10 marzo 2020
Con Ordinanza n. 31 del 09/03/2020 il Presidente della Regione Emilia- Romagna ha esteso alcune misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindorme da COVID-19.
Si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna dal 10 marzo al 3 aprile 2020:
1) le seguenti disposizioni di cui al DPCM 8 Marzo 2020
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
Con Ordinanza n. 29 del 08/03/2020, il Presidente della Regione Emilia- Romagna ha esteso alcune misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindorme da COVID-19.
Si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna dal 9 marzo al 3 aprile 2020:
1) le seguenti disposizioni di cui al DPCM 8 Marzo 2020
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
- sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
2) sospensione delle attività dei centri semiresindenziali per anziani e per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità;
3) nelle attività di Saloni di barbiere e parrucchiere, manicure e pedicure, tatuaggio e percing, gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.
>> Ordinanza n. 31 del 09/03/2020
>> Ordinanza n. 29 del 08/03/2020
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