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Coronavirus - nuova ordinanza per la gestione dell'emergenza sanitaria

Con Ordinanza n. 32 del 10/03/2020 il Presidente della Regione Emilia- Romagna ha stabilito nuove misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindorme da COVID-19.

Si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna dall'11 marzo al 3 aprile 2020, le seguenti nuove disposizioni:

 1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).

2. Le attività di cui al punto 1 del presente decreto e quelle di cui alla lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano; 

4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell'11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

 >> Ordinanza n. 32 del 10 marzo 2020

 

 

Con Ordinanza n. 31 del 09/03/2020 il Presidente della Regione Emilia- Romagna ha esteso alcune misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindorme da COVID-19.

Si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna dal 10 marzo al 3 aprile 2020:

1) le seguenti disposizioni di cui al DPCM 8 Marzo 2020

d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonche'  delle sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali o internazionali,  all'interno  di  impianti sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di violazione;

 

Con Ordinanza n. 29 del 08/03/2020, il Presidente della Regione Emilia- Romagna ha esteso alcune misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindorme da COVID-19.

Si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna dal 9 marzo al 3 aprile 2020:

1) le seguenti disposizioni di cui al DPCM 8 Marzo 2020

    - ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e  febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

    -  sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;

     - sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi; 

2)  sospensione delle attività dei centri semiresindenziali per anziani e per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità;

3)   nelle attività di Saloni di barbiere e parrucchiere, manicure e pedicure, tatuaggio e percing, gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

>> Ordinanza n. 31 del 09/03/2020

>> Ordinanza n. 29 del 08/03/2020

>> DPCM del 08/03/2020

 

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